Il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare ministeriale n. 1680M360 del 08/05/2002 che regolamenta in Italia, l’applicazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli, definendo nel contempo i parametri necessari per un’ installazione a norma di legge.
In base alla circolare Ministeriale sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) indica quanto di seguito riportato:
- che sia apposto sulle pellicole il marchio identificativo del produttore;
- che le pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate;
- che vi sia l’esistenza di un certificato di omologazione (costituito all’estero);
- che vi sia un certificato/dichiarazione di conformità dell’installatore che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Naturalmente l’installazione delle pellicole per vetri, può interessare esclusivamente i vetri laterali posteriori ed il lunotto di tutti gli autoveicoli; quest’ultimo solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.
Rimane, pertanto, il divieto di applicazione delle pellicole sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, in quanto permane l’obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore (180°equivalenti a parabrezza e vetri laterali anteriori).